Separarsi, divorziare o modificare i precedenti acccordi di separazione o divorzio presso gli Uffici Comunali.
Descrizione
Dall’11 dicembre, data di entrata in vigore della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, anche di una sola parte, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992), o
economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Come presentare richiesta
Fase istruttoria
I coniugi, o uno di loro, devono presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’Ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Entrambi i moduli possono essere:
- consegnati all’Ufficio dello Stato Civile
- trasmessi via FAX al numero 041-469460
- trasmessi via mail all’indirizzo: demografici@comune.pianiga.ve.it
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità necessari.
L’ufficiale dello Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione, dei documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’Ufficio dello Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’Ufficio dello Stato Civile, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell’accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’Ufficiale dello Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso (e non dalla data della conferma).
Costi
All’atto della conferma dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 in contanti presso l’Ufficio dello Stato Civile, o mediante il servizio online PagoPA con consegna dell’attestazione di avvenuto pagamento all’Ufficiale dello Stato Civile.
Ufficio di riferimento
Sportello Polifunzionale e servizi demografici
Stato Civile
E-mail: demografici@comune.pianiga.ve.it
Tel: 041 5196216 - 214
Fax: 041-469460
PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
Modulistica
Documenti Scaricabili
Normativa di riferimento
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “tenuta dei registri dello Stato Civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni
- Legge 6 maggio 2015, n. 55