Cos'è:
L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (articolo 9 della Legge 10/04/1951, n. 287) e occorre:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
- Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ufficio di Riferimento
Sportello Polifunzionale e servizi demografici
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