Matrimonio

Sposarsi con rito civile

Il matrimono è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge". Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili. Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

Per poter celebrare un matrimonio civile, i nubendi, devono presentarsi all'Ufficio Stato Civile con i propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia. 

Il matrimonio è contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Requisiti

Condizioni necessarie per contrarre Matrimonio

Art. 84 del Codice Civile (Età) I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art.85 del Codice Civile (Interdizione per infermità di mente). Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico
ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunciato sull’istanza non sia passata in
giudicato.

Art.86 del Codice Civile (Libertà di stato). Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87 del Codice Civile (Parentela, affinità, adozione e affiliazione). Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) glia ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini inlinea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità derivate da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato ed il coniuge dell’adottante, l’adottante ed il coniuge dell’adottato. I divieti contenuti nei numeri 6,7,8 e 9 sono applicabili all’affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il Tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratta di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Art. 88 del Codice Civile (Delitto). Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è stata pronunciata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 del Codice Civile (Divieto temporaneo di nuove nozze). Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’art. 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il Tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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Data ultima modifica: 11-10-2018
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