Su apertura del bando da parte dell’ufficio preposto a cadenza anuale, è possibile presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) presenti nel territorio Comunale qualora resi disponibili dall’ATER
Requisiti
- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
-
residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
-
non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
-
non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
-
non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
-
situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore a 20.210,00;
-
non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
Documentazione necessaria
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
- codice fiscale
- fotocopia del titolo di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare per i quali si fa domanda
- fotocopia dell'attestazione ISEE-ERP
- eventuale certificazione di:
- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale
- verbale di conciliazione giudiziaria
Come funziona
La suddetta graduatoria provvisoria, approvata, verrà pubblicata per 30 giorni nelle forme previste per la pubblicazione del bando: in questi giorni, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all’articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l’ATER nella quale è istituita.
La Commissione Alloggi di cui all’articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all’ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.
Costi
Marca da bollo da € 16,00
Tempistica
Formazione della graduatoria provvisioria entro 120 giorni (prorogabili di ulteriori 60) dal termine di pubblicazione del bando.
Ufficio di competenza
Socio Culturale
Servizi Sociali
E-mail: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it
Tel: 041-5196284
Fax: 041-469460
PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
Modulistica
La modulistica viene aggiornata in occasione della pubblicazione del bando.Normativa di riferimento
F.A.Q. - Domande frequenti
D: Quando scade il bando…?
R: Dalla data di pubblicazione è possibile fare domanda per 30 gg (45 per residenti all’estero)
D: quando esce la graduatoria…?
R: La graduatoria provvisoria e successivamente definitiva escono a seguito di istruttoria ATER. Queste vengono pubblicate all’albo pretorio comunale
D: A che punto della graduatoria mi trovo…?
R: La graduatoria è consultabile all’albo pretorio durante il periodo di pubblicazione o presso lo sportello polifunzionale
D: quando mi daranno la casa…?
R: La chiamata per l’assegnazione avviene quando l’ATER comunica al Comune la disponibilità di un alloggio. L’ufficio preposto si occupperà di chiamare gli interessati all’assegnazione in ordine di graduatoria e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.