Assegno di maternità

E’ un contributo erogato dall’INPS che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio, oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere il contributo se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.


Requisiti

Possono richiedere l'assegno solo le madri non lavoratrici che:
  • sono Cittadine italiane o comunitarie residenti nel Comune di Pianiga al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    •  carta di soggiorno;
    •  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • non beneficiano di un trattamento previdenziale o economico di maternità oppure, se beneficiano di un importo inferiore a quello previsto per la maternità dei Comuni potranno richiedere la "quota differenziale";
  • hanno il reddito familiare calcolato in base all'I.S.E. (e non I.S.E.E.) non superiore ai limiti stabiliti di anno in anno dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche per la Famiglia.
  • hanno nel proprio nucleo familiare redditi e patrimoni posseduti al momento della data della domanda di assegno, non superiore al valore dell’Indicatore della Situazione Economica ( ISE ) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

Modalità di richiesta e documentazione necessaria

Accertati i requisiti di cui sopra, la domanda deve essere presentata necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Per la presentazione della domanda, rivolgersi a CAF SILCED ZEROCARTA, che provvederà per conto del Comune di Pianiga all'istruttoria delle domande.
CAF SILCED ZEROCARTA - Via Padova, 6 Pianiga (VE)
041-469048
martedì e giovedì 8.30-12.30 e 15.30-17.30

Come funziona

L’assegno, che spetta per ogni figlio, risulta essere di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre che non è lavoratrice, ed è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps/la retribuzione.
Se l’indennità di maternità dell’Inps/la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza.
L’assegno spetta per ogni figlio.

Costo

Istruttoria gratuita a cura dell'ufficio comunale

Tempistica

Rilascio immediato della ricevuta di trasmissione all'INPS

Ufficio di competenza

Socio Culturale

Servizi Sociali

E-mail: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it
Tel: 041-5196284
Fax: 041-469460
PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

Modulistica

Compilazione presso CAF indicato

Normativa di riferimento

  • art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità);
  • artt. 10 e sss. D.p.c.m. 452/2000;
  • Vai alla pagine del sito dell'INPS

Data ultima modifica: 12-01-2021
Approfondimenti
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