Contributi statali per l’eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/1989)

Lo Stato prevede specifici contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
La domanda prevede la presentazione di apposito modulo e relativi allegati, così prescritti dalla legge 13/1989 a dalla Circolare Ministeriale (22 giugno 1989 n. 1669/UL supplemento ordinario alla G.U. n. 145 del 23.06.1989 n. 47).
L'istruttoria della domanda si sviluppa in modo distinto da quella presentata per la L.R. 16/2007, riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al momento delle effettive eventuali assegnazioni.

Requisiti

La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con la persona disabile presentatorice della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è detto, la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico la persona disabile ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede la persona disabile.

Modalità di richiesta e documentazione necessaria

I contributi possono essere richiesti per i lavori atti a rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:
  •     di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare (installazione di rampa di accesso, servozscala, elevatore, altro...)
  •     di fruibilità e visitabilità dell'alloggio (adeguamento spazi interni come cucina, bagno ecc, o di percorsi orizzonatali)pedane mobili, elevatori e simili (art. 14)
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- certificato medico in carta libera attestante le condizioni di disabilità
- certificato (o fotocopia autentica) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere comprensivo dell'IVA
- copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente
- fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del  condominio)
- benestare del proprietario dell'immobile (da allegare nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario)

La domanda, in regola con l'imposta di bollo e con allegata la documentazione necessaria richiesta per ogni linea di intervento, dovrà essere consegnata al Comune ove ha sede l’immobile.
Le domande, per tutti gli articoli di legge, devono essere presentate PRIMA dell’inizio i lavori o dell’acquisto dei facilitatori.

Come funziona

Le domande, munite di marca da bollo e della documentazione richiesta allegata, dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali.
Il Comune trasmetterà la rendicontazione delle domande presentate e idonee al recepimento dei contributi.

Costi

Marca da bollo da € 16,00

Tempistica

Presa in carico della richiesta entro 30 giorni dal recepimento della documentazione completa


Ufficio di competenza

Socio Culturale

Servizi Sociali

E-mail: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it
Tel: 041-5196284
Fax: 041-469460
PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it


Modulistica

Contributi barriere architettoniche L. 13/1989

Normativa di riferimento

Legge 9 gennaio 1989 n 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."

Circolare Ministeriale 22.06.1989 - "Circolare esplicativa della legge n. 13 del 9 gennaio 1989"

Data ultima modifica: 13-01-2021
Approfondimenti
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